B1. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento dei dati personali.
In tutti i casi sopra illustrati ai Paragrafi A e B (per le ipotesi di comunicazione a terzi destinatari) – e viste le basi giuridiche di cui all’art. 6 del Regolamento – la Società non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento del Cliente. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie, per le quali il Regolamento esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato applican-dosi in alternativa differenti basi giuridico-legali che legittimano e rendono lecito il trattamento in assenza di consenso del Cliente. Si tratta in particolare delle basi giuridiche del trattamento necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; del trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempie-re, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato oppure, infine, perché lo scambio delle informazioni tra la Società e le altre società controllanti persegue il legittimo interesse ai sensi del Considerando 48 del Regolamento ("i titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti").
Laddove il Cliente non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quanto precede, la conseguenza sa-rebbe quella della impossibilità di procedere alla esecuzione del Contratto e alla erogazione dei prodotti e dei servizi che di volta in volta ne sono oggetto.